Le 90 ore

«Architetti, obbligatorie almeno 90 ore di formazione ogni tre anni.
Pubblicato il Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale; entrerà in vigore il 1° gen­naio 2014».
[Rossella Calabrese | edilportale.com]

dal BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia [pdf 0.7MB] Anno CXXXIV – Numero 17 Roma, 15 settembre 2013, pp. 7-8:

«LIBERE PROFESSIONI
Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 26 GIUGNO 2013

Art. 1. Definizione, ambito di applicazione e obiettivi
1. L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e dell’ambiente.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
3. L’iscritto all’albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) proteggere l’interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;
d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l’adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

Art. 2. Gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all’art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137:
a) predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) esercita, con il supporto di un’apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull’attività degli Ordini territoriali;
c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle attività curricolari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di crediti formativi professionali e, più in generale, un’efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;
d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo continuo promosse dagli Ordini territoriali;
e) assiste gli Ordini territoriali nell’individuazione e promozione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento delle incombenze ad essi affidate;
f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
g) valida gli eventi da svolgersi all’estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del partecipante all’evento formativo, previa verifica da parte dell’Ordine territoriale competente, nel rispetto della normativa comunitaria e del reciproco riconoscimento.
3. L’Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente Regolamento:
a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, anche con il supporto di soggetti all’uopo delegati;
b) istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare al CNAPPC per la procedura di cui all’art.7 comma 2 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137;
c) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
d) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti; a questo scopo può chiedere, anche a campione, chiarimenti e la documentazione ritenuta necessaria sia agli organizzatori che agli iscritti;
e) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da CNAPPC per organizzare la trasmissione dei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento esclusivamente gli aspetti organizzativi dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
5. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali.
6. La procedura di validazione è riservata al programma dell’evento formativo e non al soggetto proponente.
7. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l’organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali
8. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dal CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculum potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.
9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l’Ordine territoriale di appartenenza della propria attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l’entità e l’effettivo svolgimento.

Art. 3. Esoneri
1. Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutare la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata.

Art. 4. Illecito disciplinare
1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di cui all’art.7 comma 1 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.

Art. 5. Ambito di applicazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati
a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali.

Art. 6. Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo
1. Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
2. L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione.
3. L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 7. Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi
1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come previsto dall’art.7 comma 4 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.

Art. 8. Procedure di accreditamento
1. L’accreditamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell’evento, gli argomenti trattati ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, che intendono ottenere l’autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza con le finalità del presente Regolamento A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della docu- mentazione richiesta; dopodichè il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.
2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, deve contenere almeno i seguenti elementi:
a. argomento trattato; b. durata effettiva dell’evento; c. numero di posti disponibili; d. modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze;
ed i seguenti requisiti:
a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell’evento proposto;
b) comprovata esperienza dei formatori.
3. Ciascun Consiglio dell’Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati. Il Consiglio dell’Ordine ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Art. 9. Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.
2. Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
3. Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
4. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente Regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i crediti di cui al comma precedente.
5. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.
6. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possono avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero».

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Studenti imagecredits Tungsten PD